Direttiva Macchine – Corso

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Introduzione

Direttiva macchine
Construction technology concept. engineer. Industrial technology.

La marcatura Ce di prodotto è obbligatoria per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria e consente la commercializzazione degli stessi all’interno della Comunità Europea. Un prodotto per essere commercializzato/importato nella Comunità, deve essere conforme alle prescrizione stabilite nella Direttiva in cui ricade. Per la realizzazione, importazione ed utilizzo delle macchine, accessori di sollevamento e similari ci si riferisce alla Direttiva Macchine 2006/42/CE che stabilisce i requisiti di sicurezza che devono essere garantiti. Rispetto alla Direttiva Macchina precedente, la 89/37/CDE, con la Direttiva Macchine 2006/42/CE, sono state introdotte novità riguardo le responsabilità di Progettisti, Costruttori, Datori di lavoro ed RSPP. E’ stato inoltre introdotto il concetto di quasi macchina. Per inquadrare meglio quali sono le differenze alla luce del recepimento, avvenuto con il D.Lgs 17/2010, della nuova Direttiva Macchine, è importante vedere come cambiano le responsabilità dei soggetti coinvolti. In particolare la Direttiva Macchine considera, come primario, l’obbiettivo di raggiungere un livello di sicurezza minimo(requisito essenziale). La macchina, secondo in nuovo concetto della sicurezza, è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione. Non si può però escludere in assoluto dalle responsabilità il Datore di lavoro (anche se utilizzatore) se le macchine da lui utilizzate dovessero risultare difformi dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le macchine marcate CE è infatti importante, una volta constatata la inosservanza alle norme di sicurezza, individuare se le evidenze riscontrate possono essere definite come “palesi”(già manifeste in sede di utilizzo) o se le stesse si possono considerare “occulte” (ad esempio progettuali non riscontrabili in fase di normare utilizzo). Infatti, se le carenze sono “palesi” o già manifeste in sede di utilizzo, si prefigurano le
responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell’utilizzatore (datore di lavoro).

Obiettivo

Il corso fornisce le informazioni necessarie alla corretta applicazione della Marcatura Ce di prodotto, in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, ai requisiti di sicurezza e agli adempimenti da essa richiesti. Il corso inoltre si pone l’obbiettivo di fornire indicazioni relative alle nuove responsabilità delle figure coinvolte nell’ambito della Sicurezza, guidandole nell’espletamento delle azioni propedeutiche a garantire la
sicurezza del macchinario.

A chi si rivolge.

Consulenti in ambito della sicurezza, progettisti di macchine ed impianti industriali, personale tecnico, addetti agli acquisti, RSPP ed addetti alla sicurezza di fabbricanti e di utilizzatori di macchine e impianti industriali

Programma
– Introduzione generale alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010
– Definizioni, obiettivi e campo di applicazione
– I requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES) e le norme europee armonizzate
– Le macchine dell’Allegato IV e gli Organismi Notificati
– La procedura di certificazione
– Macchine “nuove” e “vecchie”, le modifiche sulle macchine
– La valutazione del rischio sulle Macchine
– I principi di integrazione della sicurezza
– La Valutazione del rischio: le norme di tipo C e la EN ISO 12100
– Documento di Valutazione del Rischio per le macchine
– Il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC)
– Le istruzioni per l’uso
– La Marcatura e la Dichiarazione CE
– Criteri per la scelta delle protezioni
– I RES della direttiva macchine
– I requisiti delle protezioni – le norme EN 953, EN 349 e la EN ISO 13847
– Esempi

Docenti

I docenti sono Ingegneri meccanici con esperienza comprovata nella Marcatura Ce di prodotto e nella messa in sicurezza delle macchine.

Durata

8 ore