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Direttiva macchine

Direttiva macchine

Introduzione alla Direttiva Macchine

Una macchina, per essere commercializzata all’interno della Comunità Europea, deve essere progettata e realizzata in modo tale da non presentare rischi per l’utilizzatore.
Chi immette sul mercato una macchina, ha la responsabilità di garantire che essa sia conforme a quanto prescritto dalla Direttiva Macchine, valutando i possibili rischi associati all’impiego della stessa.
La valutazione del rischio quindi consente di analizzare e valutare in modo sistematico i rischi associati al macchinario e di ridurli in fase di progettazione e realizzazione.
L’iterazione di questo processo può rendersi necessario per eliminare i pericoli e ridurre i rischi mediante misure di protezione adeguate.

Rischi

I costruttori che NON provvedono a rispetto dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) sanciti dalla Direttiva Macchine sono soggetti, come riportato all’Art. 15 dalla stessa Direttiva, ad ammende variabili a seconda dell’inadempienza riscontrata e al ritiro del prodotto dal mercato Comunitario come da evidenza sottostante.
Riportiamo dunque, la decisione di Esecuzione (Ue) 2019/690 della Commissione del 30 aprile 2019 relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vietava l’immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT -2.3-101 E SWT-3.0-113 e ordinava il ritiro delle macchine se già messe sul mercato.

Caso

La turbina eolica SWT -2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela alla salute di cui alla direttiva 2006/42/CE. Infatti come prescritto al punto 1.3.8.1, i ripari progettati per proteggere le persone dai
pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere fissati conformemente al punto 1.4.2.1 ovvero, i fissaggi devono essere ottenuti con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro apertura o smontaggio.

A tale riguardo la Svezia ha reso noto che il riparo fisso di protezione dalle parti mobili del rotore poteva essere aperto senza l’ausilio di un utensile separato.
Inoltre il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, non soddisfaceva il requisito di sicurezza e di tutela alla salute di cui alla direttiva 2066/42/CE, allegato I, punto 1.5.1.4, in quanto una macchina deve essere progettata in modo tale che una persona non vi resti chiusa all’interno. Il rilevatore di fumo delle turbine eoliche non disponeva di un segnale di avvertimento tale che, in caso di incendio, venga segnalato il pericolo a chi si trova all’interno della turbina.

La Commissione Europea ha avviato allora una consultazione delle parti interessate per conoscere la rispettive posizioni.
Aveva inoltre inviato una lettera al fabbricante chiedendo di prendere provvedimenti modificando le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT -2.3-101 E SWT-3.0-113 ai fini di rispetto della direttiva; provvedimenti che in realtà sono stati presi dal costruttore anche prima del termine di scadenza prefissato.


Per evitare inutili ammende e ritiri dal mercato, affidati a consulenti specializzati.