La direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva macchine), attuata per l’Italia mediante Decreto
Legislativo-27/01/2010-, sostituisce la vecchia direttiva 98/37/CE del parlamento europeo.
Tale direttiva, entrata in vigore in tutta Europa il 29/12/2009, è introdotta per facilitare e stimolare la libera circolazione dei prodotti rientranti nella direttiva stessa, e definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica. Tali requisiti devono essere garantiti dal costruttore/importatore delle macchine, in occasione della loro progettazione,
fabbricazione prima della loro immissione sul mercato interno europeo.
La direttiva individua come:
Macchine:
Quasi-macchine: gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata - ad esempio un sistema di azionamento - unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
La nuova revisione della direttiva macchine si
applica ai seguenti prodotti:
Con l’espressione attrezzatura intercambiabile si intende un “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”.
I componenti di sicurezza sono appunto i componenti destinati ad espletare una funzione di sicurezza, immessi sul mercato separatamente, il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione possono essere sostituiti con altri componenti.
Gli accessori di sollevamento sono “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento”.
Con i termini catene, funi e cinghie si intendono “catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”.
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica sono “componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto. Infine,
le quasi-macchine sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione della Direttiva macchine (art. 1, c. 2, D.lgs. 17/2010):
a) i componenti di sicurezza, destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
f)le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della Dir. 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
n)le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti
indicazioni:
Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:
Il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII). Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità. Per le quasi-macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente; le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
Per le macchine la dichiarazione CE di conformità, mentre per le quasi-macchine la dichiarazione d'incorporazione: l'atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione d'incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) ottemperati. Entrambe le dichiarazioni contengono l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione;
Il manuale d'uso e manutenzione: è parte integrante della macchina. Esso è il mezzo tramite il quale il fabbricante ed il progettista si rivolgono all'utilizzatore per illustrargli il funzionamento della macchina e le caratteristiche di integrazione uomo-macchina; esso è presente o tradotto nella lingua (o lingue) ufficiali del paese di commercializzazione;
Il marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante: la marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa e l'identificazione dei prodotti non conformi.