REQUISITI OBBLIGATORI PREVISTI DA INDUSTRIA 4.0 – REQUISITO 2
Come già spiegato nell’articolo precedente, al fine di poter utilizzare le agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutti i seguenti 5 requisiti obbligatori:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Nel precedente articolo abbiamo esplicitato il significato del primo requisito, in questo articolo invece analizzeremo il secondo requisito:
“Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.”
L’impianto normativo del Piano Industria 4.0 ruota intorno al concetto di interconnessione, che ha suscitato e suscita ancora oggi dubbi e perplessità. Data la difficile interpretazione, vengono forniti i chiarimenti in merito ai requisiti obbligatori dapprima con la Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 e successivamente con la Circolare 01 agosto 2018, n. 295485. Compito delle due circolari è quello di definire e chiarire non solo i requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata (argomento trattato nel successivo articolo), ma anche le modalità di applicazione dei benefici per quelle tipologie di beni strumentali non specificati.
Secondo quanto riportato nelle circolari, “La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, sistemi MES ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.), e/o con sistemi esterni come i clienti, i fornitori, i partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain.
Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto 3.
Per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.”
Questi requisiti sono previsti per tutti i beni materiali elencati nell’allegato A e per tutti i beni immateriali contenuti nell’allegato B.
Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:
per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale - che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente).
Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La relazione evidenzia che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B dovranno, quindi, rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione (tanto che, secondo quanto affermato dalla predetta relazione illustrativa, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione).
C’è da fare una precisazione in merito al rispetto del requisito di interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica per determinati beni strumentali: il MiSE, attraverso la Circolare n. 295485/2018, ha voluto fornire alcuni chiarimenti sottolineando che, all’interno di diverse richieste di parere tecnico, il vincolo del “caricamento da remoto di istruzioni e/o part program” sembrerebbe apparire superfluo o quantomeno non rilevante dal punto di vista tecnico per alcuni beni strumentali del citato primo gruppo dell’allegato A. Ci si riferisce ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
Sarebbe così il caso di alcune macchine utensili (trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione) che, giacché progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, non hanno bisogno di ricevere istruzioni operative, come neppure, in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, e in relazione ai parametri o alle variabili di processo.
Il MiSE chiarisce che per questa tipologia di beni il rispetto del requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica non determina automaticamente che il bene possa ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo); basta infatti che il bene sia in grado di inviare dati in uscita, funzionali, per esempio, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
In conclusione è giusto ribadire che il concetto di innovazione 4.0 non sta nell’introdurre un macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nel sapere combinare diverse tecnologie e integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato e connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti, servizi e ambienti di lavoro più intelligenti.
Per evidenti necessità di sintesi, l’argomento è stato trattato in termini generali ed è opportuno che ogni singola situazione venga approfondita ed analizzate le relative specificità.
Per approfondire l'argomento e leggere il requisito 1 https://www.studioeuropasrl.com/6546/
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 3: https://www.studioeuropasrl.com/6780/
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 4: https://www.studioeuropasrl.com/6793/
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 5: https://www.studioeuropasrl.com/6802/
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