REQUISITI OBBLIGATORI PREVISTI DA INDUSTRIA 4.0 – REQUISITO 5
Come già spiegato nell’articolo precedente, al fine di poter utilizzare le agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutti i seguenti 5 requisiti obbligatori:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Nei precedenti articoli abbiamo esplicitato il significato dei primi quattro requisiti obbligatori, in questo articolo invece analizzeremo l’ultimo:
“Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.”
Per meglio specificarne il senso applicativo, si riporta di seguito quanto specificato dalla citata circolare con riferimento alle singole caratteristiche obbligatorie:
La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.
E’ molto importante soffermarsi su quest’ultimo requisito obbligatorio, in quanto esso è stato frequentemente sottovalutato dalle imprese per la confusione che può crearsi nella relazione tra il bene oggetto di beneficio e le macchine di cui è composto.
Non esiste infatti una corrispondenza specifica tra la macchina e il bene oggetto di agevolazione, il quale potrebbe essere costituito da più macchine, come nel caso di una linea produttiva o di impianti complessi riconducibili al punto 3 del gruppo I che identifica le “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.
È un caso abbastanza frequente che nelle aziende vengano realizzate linee di produzione, isole o insiemi di macchine che, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, costituiscono macchine a tutti gli effetti e che, come tali, necessitano quindi di una marcatura CE nonostante la conformità delle macchine costituenti l’assieme.
Infatti, l’assemblaggio di macchinari, seppur già regolarmente marcati CE, può comportare la necessità di una nuova marcatura dell’assieme nel caso in cui i macchinari che costituiscono l’insieme di macchine:
- siano montati insieme per assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- siano collegati in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisca direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
- siano coordinate da un sistema di controllo comune.
In tutti questi casi, gli assiemi di macchine sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato.
Al tempo stesso, va sottolineato anche che non sempre un gruppo di macchine collegate le une alle altre costituiscono un insieme di macchine: infatti, se il funzionamento di ogni macchina è indipendente dalle altre, allora non viene considerato un insieme di macchine nel senso su indicato!
Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne è considerato il fabbricante ed è pertanto sua responsabilità garantire che l’insieme nel suo complesso ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine e delle altre direttive applicabili. Egli dovrà:
- redigere il fascicolo tecnico comprendente la valutazione dei rischi,
- redigere il manuale di istruzioni per l’insieme di macchine,
- stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine,
- apporre la targa sull’insieme di macchine riportante la ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, la designazione della macchina, la marcatura CE, la designazione della serie o del tipo, eventualmente il numero di serie, e l’anno di costruzione, ossia l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
La dichiarazione CE di conformità, per le macchine complete, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di montaggio per le quasi-macchine incorporate nell’insieme di macchine, devono essere incluse nel fascicolo tecnico per l’insieme di macchine di cui si deve inoltre documentare ogni eventuale modifica apportata alle unità che lo costituiscono in fase di incorporazione nell’insieme.
Nelle realtà aziendali non è così inusuale trovare installate due o più macchine, acquistate separatamente, regolarmente marcate CE e collegate tra di loro dall’utilizzatore senza che venga effettuata la verifica se tale raggruppamento costituisca un insieme di macchine ai sensi della direttiva macchine rendendo quindi necessaria la marcatura di tutto l’assieme.
Nella pratica sono riscontrabili le seguenti casistiche:
- Realizzazione di un nuovo impianto costituito da nuove macchine e quasi macchine
Per la realizzazione di una nuova linea (“insieme di macchine”) possono essere utilizzate nuove macchine o quasi macchine: il fabbricante deve accertarsi che le macchine siano accompagnate dalla marcatura CE e dal manuale di istruzioni conforme alle prescrizioni della Direttiva Macchine mentre per le quasi-macchine, unicamente destinate all’incorporazione, devono essere necessariamente presenti la dichiarazione di incorporazione di quasi macchina e le relative istruzioni di assemblaggio fornite dal costruttore. Tale documentazione deve essere allegata al fascicolo tecnico dell’insieme di macchine.
Il fabbricante del nuovo insieme di macchine diventa quindi responsabile di tutto l’insieme, quindi anche della conformità delle macchine assemblate.
Lo stesso fabbricante, nell’incorporare le quasi-macchine, deve integrare i “Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute” non completati dal costruttore della quasi-macchina.
In definitiva, il fabbricante deve verificare i rischi derivanti dall’interfacciamento delle macchine e quasi macchine, con le altre macchine assemblate nell’insieme, redigere la documentazione riferita all’insieme (fascicolo tecnico, valutazione dei rischi, manuale di istruzioni, dichiarazione di conformità dell’insieme) e apporre la marcatura CE all’insieme di macchine.
- Realizzazione di un nuovo impianto con incorporazione di macchine usate
Se nella costruzione di un nuovo insieme di macchine si rende necessaria l’incorporazione di macchine usate, antecedenti la marcatura CE, e già in servizio in ambito UE, queste devono essere conformi alle legislazioni nazionali di recepimento della Direttiva 89/655/CEE e della Direttiva 2009/104/CE mentre risulta non necessaria la marcatura CE delle singole macchine.
Considerando che la Direttiva Macchine trova applicazione nel momento della prima immissione delle macchine sul mercato e messa in servizio nell’UE, le macchine usate importate da Paesi Extra-UE e prive di marcatura CE devono essere rese conformi alla Direttiva Macchine ed essere marcate CE.
In conclusione, l’insieme di macchine complessivo, essendo messo in servizio per la prima volta, deve essere conforme alla Direttiva Macchine e a tutte le prescrizioni che ne conseguono.
- Modifica di impianti già esistenti
In alcuni casi, gli insiemi di macchine esistenti possono essere sostituite con nuove macchine, oppure nuove macchine possono essere aggiunte all’insieme.
Nel caso di insiemi di macchine composti da unità nuove e unità già esistenti, non è possibile fornire criteri precisi per definire se siano o meno oggetto della Direttiva Macchine; si possono, però, seguire le seguenti indicazioni generali:
- Se la sostituzione o l’aggiunta di una nuova macchina non influisce in modo significativo sull’attività o sulla sicurezza del resto dell’insieme, la nuova unità può essere considerata una macchina oggetto della direttiva macchine e, in tal caso, non si rende necessaria alcuna azione, considerando che:
- nel caso di aggiunta di una macchina completa che può funzionare anche separatamente, che reca la marcatura CE ed è accompagnata da una dichiarazione CE di conformità, l’incorporazione della nuova unità nell’insieme esistente deve essere considerata come l’installazione della macchina e non dà luogo a una nuova valutazione di conformità, marcatura CE o dichiarazione CE di conformità;
- nel caso di aggiunta di una quasi-macchina, il soggetto che esegue l’incorporazione nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità e deve pertanto valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi-macchina, altre attrezzature e l’insieme di macchine, assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, redigere una dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE sulla nuova unità al termine del montaggio.
2. Se la sostituzione o l’aggiunta di nuove macchine ad un insieme di macchine esistente ha un impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza dell’insieme nel suo complesso o comporta modifiche sostanziali dell’insieme, si può ritenere che la modifica dia luogo a un nuovo insieme di macchine a cui deve applicarsi la Direttiva Macchine.
Prestiamo la dovuta attenzione quindi, durante l’effettuazione del sopralluogo e analisi della documentazione, svolti al fine di redigere la perizia attestante il possesso dei requisiti richiesti, affinchè l’azienda potenziale beneficiaria possa godere degli incentivi.
Se si ricade nel caso di “insieme di macchine”, sprovvisto di idonea marcatura CE, informiamo il legale rappresentante di una situazione, che non solo risulta ostativa alla redazione della perizia stessa ma comporta tutte le (gravi) conseguenze civili e penali previste dalla violazione della direttiva e dal D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
Per evidenti necessità di sintesi, l’argomento è stato trattato in termini generali ed è opportuno che ogni singola situazione venga approfondita ed analizzate le relative specificità.
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 1: https://www.studioeuropasrl.com/6546/
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 2: https://www.studioeuropasrl.com/6764/
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 3: https://www.studioeuropasrl.com/6780/
Per approfondire l’argomento e leggere il requisito 4: https://www.studioeuropasrl.com/6793/
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