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La certificazione della Parità di Genere – Riferimenti Legislativi – Codice Pari Opportunità

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La certificazione della Parità di Genere – Riferimenti Legislativi – Codice Pari Opportunità

L'articolo 6 della legge n.246 del 28 novembre 2005, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, secondo i principi, i criteri e le finalità stabiliti dalla stessa legge.

Il Decreto Legislativo n.198 dell’ 11 aprile 2006 è il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005.

Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile.

Il Decreto Legislativo n.198  dell’11 aprile 2006 prevede ad esempio che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini in materia di lavoro e di retribuzione. Inoltre, il decreto prevede che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini in materia di accesso ai servizi pubblici e privati.

La legge 162/2021 ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198. In particolare, la legge ha introdotto nuove disposizioni volte a promuovere la parità di genere e a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

La legge 162/2021 ha introdotto alcune nuove disposizioni volte a promuovere la parità di genere e a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

Ad esempio, la legge prevede che le aziende con più di 50 dipendenti debbano adottare un piano per la parità di genere e che le pubbliche amministrazioni debbano adottare misure per garantire la parità di genere nell'accesso ai posti di lavoro e nelle procedure di selezione.

La legge 162/2021 prevede l'obbligo di redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile esclusivamente in capo alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Il rapporto deve contenere informazioni sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La legge prevede anche il rafforzamento del profilo sanzionatorio. In particolare, qualora l’inottemperanza all’obbligo di tramettere il rapporto si protragga oltre 12 mesi, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

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