SICUREZZA MACCHINE:
QUANDO LA MARCATURA CE NON BASTA!
Sicurezza macchine
All’interno di un’azienda, oltre al datore di lavoro, un’altra figura incaricata di garantire la sicurezza assicurandosi il mantenimento della stessa è il Responsabile alla sicurezza.
Questo soggetto ha l’obbligo di evitare che prevedibili e possibili pericoli, dovuti all’esercizio delle attività lavorative, possano tradursi in rischio per chi opera.
Il responsabile quindi deve:
- Mettere il lavoratore nelle condizioni di utilizzare macchinari e strumentazioni in modo tale che esse non presentino nessun rischio per la sua salute e integrità degli operatori;
- Informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari.
Proprio per l’inosservanza a tali responsabilità e obblighi di sicurezza (D.lgs 81/08) che la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 21/11/2011, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado il 23/02/2010 dal Tribunale di Latina, condannava il delegato alla sicurezza dello stabilimento “Vianini Industria S.p.a.” ad un mese di reclusione, al pagamento delle spese processuali, e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa ammende.
L’imputato aveva violato le norme di sicurezza facendo utilizzare ad un lavoratore la macchina “passo passo” per la produzione delle traversine di cemento sprovvista di sistema di protezione degli organi in movimento, nonché fornendo al suddetto lavoratore una postazione di lavoro con pavimentazione scivolosa.
Il responsabile, a mezzo dei suoi difensori, aveva presentato ricorso.
La difesa affermava infatti che:
- L’infortunio era stato determinato dalla condotta colposa della persona offesa.
A sostenere questa tesi anche i colleghi di lavoro, secondo i quali, l’incidente si sarebbe verificato perché l’operaio, in una fase di lavoro in cui sarebbe dovuto restare inoperoso, si era chinato in avanti nel tentativo di recuperare un secchiello caduto, finendo dentro la macchina e riportando lesioni al braccio. - Il ricorrente aveva fatto utilizzare al proprio dipendente una macchina corredata della Dichiarazione CE di conformità e quindi la non sicurezza del dispositivo doveva imputarsi al costruttore e al progettista.
- La scelta di distanziare le doghe di legno sarebbe stata giustificata dall’esigenza di consentire lo sgocciolamento dell’olio al di sotto della pedana e a ridurre la superficie con doghe esposte al rischio di impregnamento.
Il ricorso presentato non è stato però accolto dalla Corte di Appello poiché:
- Le dichiarazioni della persona offesa, oltre ad essere precise, logiche e costanti, sono state riscontrate da un teste il quale, non essendo più alle dipendenze della società, non nutriva alcun interesse a sostenerne la posizione.
- Le dichiarazioni sui fatti rilasciate dai dipendenti dell’azienda si ponevano in contrasto tra loro, e quindi non congruenti.
- Dalle deposizioni dell’ispettrice della ASL di Latina, intervenuta presso la Vianini qualche anno prima, si riscontrava che la pavimentazione non garantiva agli operai una posizione stabile, essendo costruita da doghe scivolose e distanziate tra loro.
- La pericolosità del macchinario, non deriva da un vizio occulto, quindi la responsabilità dell’accaduto non poteva essere imputata al costruttore o al progettista.
In conclusione un RSPP che omette un’adeguata analisi dei rischi, omette di adottare opportune azioni correttive nei confronti dei rischi individuati, ossia, omette di impedire che il lavoro sia svolto in luoghi inidonei dal punto di vista delle norme sulla sicurezza, risponde sempre penalmente dei reati che si verifichino a causa delle sue mancanze.