Le direttive europee impongono, per determinate categorie di prodotti, la marcatura CE per poter essere commercializzati o messi in servizio all'interno del SEE (UE+ Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
La marcatura CE attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali stabiliti dalle Normative comunitarie pertinenti e dalle Direttive di “Nuovo approccio” in materia di sicurezza, salute delle persone, e tutela dell’ambiente.
L’attestazione di conformità è a cura e ad obbligo di chi immette il prodotto sul mercato, sia esso il fabbricante ( se il prodotto è realizzato all'interno dell’UE), o l'importatore comunitario (se il fabbricante è extra UE).
Il contrassegno CE va applicato dal produttore o importatore sul prodotto e qualora non fosse possibile per ragioni tecniche, sulla confezione o sui documenti d’accompagnamento.
Il marchio CE deve essere visibile, leggibile ed indelebile, deve misurare almeno 5 mm e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti.
Nel caso in cui ci sia una valutazione da parte di un ente certificato, il fabbricante o l’importatore è tenuto ad inserire il numero di identificazione dell’ente nell'etichetta contenente il marchio CE.
Lo scopo ultimo della procedura di certificazione per la Marcatura CE è garantire la massima sicurezza possibile per la persona che utilizza il bene/prodotto.
E’ fondamentale individuare i pericoli derivanti dall'utilizzo del bene, e provvedere, in fase di progettazione, alla riduzione degli stessi, quando possibile, o a limitarli attraverso l’adozione di adeguati mezzi o pratiche.
La marcatura CE non è costituita dalla semplice etichetta affissa sul bene, ma da un insieme di documenti, redatti ad hoc, utili a definire tutte le caratteristiche del bene prodotto o importato, e le prove effettuate per comprovarne la sicurezza.