Sicurezza sui luoghi di lavoro - Quando la marcatura CE non basta!
Uno degli indicatori della civiltà di un Paese è la priorità che nelle politiche pubbliche e industriali viene assegnata alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nonostante ciò, ogni anno nel mondo, circa 3 milioni di persone perdono la vita a causa di infortuni connessi al naturale svolgimento delle proprie mansioni e /o attività
A tal proposito riportiamo, un caso particolarmente significativo, che prende spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, pen., del 21 dicembre 2016, n. 54480).
È la triste vicenda di un giovane operaio deceduto poiché rimasto schiacciato tra i rulli di una macchina raccoglitrice semi movente per tabacco che, pur essendo marcata CE, non era provvista di un’efficiente sistema di sicurezza.
La macchina raccoglitrice era dotata di un dispositivo di sicurezza “interruttore presenza uomo” posto al di sotto del sedile di guida per rilevare la presenza dell’operatore.
Il detto dispositivo era costituito da due lamine conduttrici di rame separate da un’imbottitura di spugna; alla discesa dell’operatore, il contatto tra le lame avrebbe dovuto provocare il blocco del mezzo, ma al momento del sinistro il contatto non era avvenuto a causa del deterioramento della guaina di spugna dell’interruttore.
Per tali fatti il Tribunale di primo grado, riconosceva il datore di lavoro, responsabile del reato di cui all’art. 589, co. 2 del codice penale, in quanto in violazione degli articoli 70, 71, e 72 aveva cagionato per colpa la morte del lavoratore. La Corte di Appello, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta in forza della concessione delle attenuanti generiche equivalenti, tuttavia confermando per il resto la condanna.
Il Datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e rispondere dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti.
La presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, non valgono ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Inoltre è sempre il datore di lavoro a dover assicurare l’efficacia manutenzione del mezzo, salvaguardando il corretto e perdurante funzionamento del dispositivo di sicurezza.
Secondo la Corte di Cassazione infine, si trattava di un macchinario in uso da oltre sei anni, adoperato nei campi per la raccolta del tabacco e quindi costantemente esposto da agenti esterni: sono dunque sufficienti tali dati di fatto per ritenere che erano del tutto prevedibili gli elementi che avrebbero dovuto essere monitorati attraverso l'ordinaria manutenzione del mezzo la quale, ove eseguita, avrebbe certamente evitato il sinistro mortale occorso al lavoratore.
La Cassazione ha quindi condannato il datore di lavoro dell’azienda agricola all'interno della quale lavorava la vittima, oltre ad anni 1 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al rimborso di € 4000,00 in favore della parte civile costituita.