La riforma della legge fallimentare
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Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contenuto nel D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (G.U. n. 38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6), prevede l’organica riscrittura delle procedure fallimentari.
Con la riforma viene completamente riscritta la Legge fallimentare del 1942 e scompare anche il termine “fallimento” che viene sostituito con la “liquidazione giudiziale”. Significa che le aziende e gli imprenditori non saranno più definiti dei “falliti” ma semplicemente attraverseranno dei periodi di crisi più o meno lunghi e più o meno irreversibili.
L’obiettivo della riforma è creare le condizioni affinché l’imprenditore avvii le procedure di ristrutturazione preventivamente e quindi evitare che la crisi diventi irreversibile.
Le novità principali sono:
- si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei (come in Francia e in Spagna ad esempio) per evitare il discredito sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che assicurano la continuità aziendale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo delle procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Oltre a ciò la riforma si propone di creare le condizioni affinché l’imprenditore avvii le procedure di ristrutturazione preventivamente, quindi prima che la crisi diventi irreversibile, attraverso un sistema di allerta.
La riforma inoltre istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di gestione o di controllo nell’ambito dell’espletamento delle procedure concorsuali, e ne indica i requisiti di professionalità, di esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.
L’iscrizione all’albo è a pagamento e richiede il rispetto del requisito di onorabilità e l’obbligo di formazione e di aggiornamento biennale.
Possono ricoprire l’incarico di gestione e controllo delle procedure concorsuali avvocati, commercialisti, esperti contabili (anche in forma associata) ed anche coloro che hanno ricoperto ruoli di amministrazione, controllo e direzione all’interno delle società.
La nomina del soggetto competente spetta sempre al giudice.
Il testo della riforma prevede dei benefici penali in caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare la crisi aziendale.
Infatti, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti.
In sostanza l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure per scongiurare la crisi, ma solo per danni di piccola entità.
In questo modo il legislatore riduce sensibilmente la pressione penale per eventi di modesta entità e rilevanza sempre nell’ottica di favorire la ripresa dell’attività imprenditoriale.
Scadenze temporali
- Riforma fallimento, il testo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019.
- Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore tra 18 mesi e nello specifico il 15 agosto 2020, salvo anticipo per alcune delle misure introdotte.
- Scatta l’obbligo di modifica degli statuti o degli atti societari per molte SRL che entro il 2019 dovranno recepire il nuovo obbligo di nomina del sindaco, del collegio sindacale e del revisore secondo i nuovi limiti modificati con un intervento sulle soglie stabilite dall’articolo 2477 del Codice Civile.
- Entro il 16 marzo 2019 dovranno essere applicate le novità relative all’istituzione dell’albo dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziario e liquidatore, ma non solo.
Ipotesi di lavoro
Il nuovo codice prevede l’implementazione di adeguati modelli organizzativi, procedure e protocolli aziendali, opportuni indici ed indicatori, in pratica l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori.
Tale modello organizzativo potrebbe essere reso certificabile magari attraverso la preparazione di opportuno protocollo elaborato di intesa con associazioni di categoria in modo da consentirne la certificazione di conformità al protocollo stesso.
Inoltre la introduzione di nuove figure professionali crea la necessità di opportuni percorsi formativi e la possibilità di organizzare corsi certificati da organismi accreditati per la certificazione delle competenze.